Divieto di rilascio certificati da esibire alla pubblica amministrazione
Divieto di rilasciare ai privati certificati da esibire alla pubblica amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi
Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati (cittadini ed imprese) certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblico servizio. Articolo 40 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
E’ inoltre vietato alle pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblico servizio chiedere ai privati l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede e che deve mettere a disposizione la modulistica occorrente.
A partire dal 1° gennaio 2012 l'Ufficio di Segreteria potrà quindi rilasciare ai genitori richiedenti solo certificazioni che riportino la seguente dicitura:
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblico servizio”
A titolo di esempio si riportano alcune delle pubbliche amministrazioni che non possono più rilasciare o richiedere ai privati certificati contenenti fatti, stati o qualità personali da produrre o prodotti a/da altre P.A. o gestori di servizi pubblici: Enti statali, Regioni, Province, Comuni, Asl, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Agenzie del territorio, delle Entrate, Camere di Commercio, Asl, Inps ed altri enti previdenziali, Università, Scuole pubbliche di ogni ordine e grado e scuole paritarie, Società che gestiscono servizi pubblici (parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti ecc…).
Il provvedimento intende ampliare in modo efficace il diritto del cittadino di ricorrere a dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ponendo in capo alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi l'onere di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, e tutti i dati e i documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni. L'interessato fornirà ovviamente alla Pubblica Amministrazione e al gestore di pubblico servizio gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Normativa di riferimento:
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 15 (legge di stabilità 2012)
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa)
- Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011